Bonus 600 euro, bonus 1000 euro e fondo perduto

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Il decreto Rilancio ha introdotto forti novità in tema di misure a sostegno del reddito delle attività economiche. Il decreto oltre a prevedere un ampliamento sia temporale sia soggettivo delle precedenti misure immette nel sistema una nuova misura: il fondo perduto. A seguito della pubblicazione del decreto l’INPS ha diramato un corposo messaggio col quale è stata fatta ulteriore chiarezza.
In questo breve estratto cercheremo di fare il punto delle principali misure che sono state messe sul piatto e delle possibili cause di incompatibilità.

1. INDENNITA’ COVID EROGATE DA INPS

Titolari Assegno Ordinario di Invalidità e Indennità del Mese di Marzo
Grazie ad uno specifico inserimento nel Decreto Rilancio, coloro i quali, pur avendo i requisiti non avessero ricevuto il contributo di euro 600 perché titolari di un assegno ordinario di invalidità potranno riceverlo senza presentare nessuna domanda, l’INPS infatti avvierà il riesame d’ufficio della pratica.

Domande Respinte per il Mese di Marzo
Nel messaggio del 1° giugno l’INPS provvede a fare una elencazione delle principali motivazioni che hanno portato allo scarto (reiezione) della domanda:

  1. titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
  2. percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;
  3. titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
  4. assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28);
  5. assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);
  6. assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  7. assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  8. assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operari agricoli a tempo determinato (art. 30).

Contribuzione Gestione Separata e Cariche Sociali (Il caso dell’amministratore di SRL)
Col messaggio del 1° giugno oltre a dare evidenza di alcuni aspetti riguardanti i professionisti iscritti alla gestione separata chiarisce inequivocabilmente l’esclusione delle cariche sociali come quella dell’amministratore di S.R.L. il quale, lo ricordiamo, è soggetto ad una aliquota contributiva sui propri compensi.

Indennità del mese di Aprile
I soggetti che hanno già percepito l’indennità COVID-19 – il bonus dei 600 euro – per il mese di marzo 2020, riceveranno in automatico l’indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda, come previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Indennità del mese di Maggio
A questo punto le strade in tema di trattamento si dividono in base all’inquadramento previdenziale.

  • Titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata
    Affinché sia riconosciuta l’indennità di € 1000,00 è necessario sia che la partita IVA risulti attiva alla data del 19 maggio 2020, sia che venga autocertificata da parte del richiedente una riduzione di almeno il 33%del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito deve essere determinato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute, compreso l’ammortamento. La richiesta viene presentata all’INPS il quale trasmetterà l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate.
  • Lavoratori con rapporto di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata
    Affinché sia riconosciuta l’indennità di € 1000,00 per il mese di maggio è necessario che il rapporto di lavoro risulti cessato al 19 maggio 2020.
  • Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 
    Per i dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
  • Lavoratori iscritti alle Gestioni Speciali dell’AGO (Artigiani e Commercianti)
    Per il mese di Maggio l’indennità non viene riconosciuta. La misura a sostegno prevista è quella del Fondo Perduto, si veda più avanti.

2. INDENNITA’ EROGATE DALLE CASSE PROFESSIONALI DI PREVIDENZA APRILE E MAGGIO

È della scorsa settimana la pubblicazione del Decreto Attuativo sul bonus per il solo mese di aprile per i professionisti ordinistici (Avvocati, Geometri, Commercialisti ecc.) iscritti alle Casse di Previdenza professionale. L’indennità verrà riconosciuta in modo automatizzato. Come per l’indennità INPS chi non avesse presentato domanda per il mese di marzo potrà presentarla da oggi. È invece sempre ambiguo quale sarà il destino del bonus per il mese di maggio.

3. FONDO PERDUTO

Il Fondo Perduto consiste in un contributo erogato da parte dello stato a quelle realtà economiche che hanno subito un calo del fatturato.

Beneficiari
beneficiari del contributo sono i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, le imprese produttrici di reddito agrario e i titolari di partita IVA. Risultano tra gli altri esclusi coloro che hanno avuto diritto alla percezione delle indennità previste col Cura Italia agli artt. 27 e 38 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativaIndennità lavoratori dello spettacolo) e i soggetti lavoratori dipendenti o professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. 30.06.1994, n. 509 e D.Lgs. 10.02.1996, n. 103).

Condizioni per l’acceso al fondo
Per poter usufruire della misura bisogna necessariamente rispettare un duplice requisito:

  1. aver conseguito nel corso del 2019 ricavi inferiori o uguali a 5 milioni di euro;
  2. aver prodotto un ammontare di fatturato e di corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi; mentre per i soggetti, che alla data dell’insorgere dello stato di emergenza, erano stati colpiti da altri eventi calamitosi (es. eventi sismici e alluvionali) non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato.

Misura del Contributo: Calcolo e Misura Minima
La misura del fondo si ottiene applicando un coefficiente percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Il coefficiente, diversamente modulato, è pari:

  1. al 20 per cento per soggetti ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 400.000 euro;
  2. al 15 per cento per soggetti ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 1.000.000 euro;
  3. al 10per cento per soggetti ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 5.000.000 euro;

CALCOLO DEL CONTRIBUTO
+          FATTURATO E CORRISPETTIVI APRILE 2019
           FATTURATO E CORRISPETTIVI APRILE 2020
=          RISULTATO × 20% oppure 15% oppure 10%

Per i soggetti che rientrano nelle condizioni precedentemente indicate (limite fatturato annuo e riduzione di oltre due terzi) è previsto un contributo minimo pari a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo che verrà corrisposto non concorre alla formazione della base imponibile.

Come fare domanda e relativi controlli 
Per poter fare domanda dei contributi a fondo perduto è in uscita un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini dei controlli sulla autenticità delle autocertificazioni da parte dei richiedenti è previsto che saranno definite le modalità attuative; sarà inoltre previsto un protocollo tra l’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza volto a regolare la trasmissione dei dati.

Sanzioni e Reato Penale
La sanzione irrogabile nel caso in cui la somma non fosse dovuta va dal cento al duecento per cento della somma in tutto o in parte non spettante. Infine viene richiamato l’articolo 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, reato punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni.