VOUCHER ATTIVITA’ SPORTIVA

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di avv. Andrea Albertin – Foro di Padova

In questi giorni ha avuto risalto il seguente
COMUNICATO STAMPA DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DEL 16-01-21
UNC: Antitrust apre procedimento su palestre chiuse durante Covid
“Clienti possono chiedere lo scioglimento del contratto”

Questa ultima frase non appare corretta:
quel che appare evidente è che l’antitrust abbia “aperto un procedimento”, pertanto che abbia ravvisato esservi del “fumus boni iuris” (parvenza di buon diritto) ma la decisione non appare affatto scontata. Tanto più che le palestre a seguito dell’entrata in vigore del decreto Rilancio (art. 216 comma 4 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020), hanno emesso dei voucher di valore pari a 3 mesi utilizzabili entro il 1° giugno 2021, non per scelta ma in forza di un provvedimento del Governo.
A seguito della chiusura delle palestre prevista dai vari Dpcm a partire dai primi giorni di marzo fino a fine maggio, i gestori non avrebbero sospeso i pagamenti dei consumatori che pagavano tramite RID bancario le rate previste del contratto, proponendo la fruizione in coda, ossia di recuperare i giorni di chiusura della palestra alla fine dell’abbonamento, sostenendo nella loro comunicazione alla clientela che, non subendo gli utenti alcun danno, “non è possibile richiedere sospensioni degli abbonamenti”.
Quindi, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Rilancio (art. 216 comma 4 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020), emettevano dei voucher di valore pari a 3 mesi utilizzabili entro il 1° giugno 2021, non consentendo lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, espressamente richiamato dalla normativa emergenza.
La tesi sostenuta da UNC (Unione Nazionale Consumatori) è che anche se la sospensione delle attività sportive è stata decisa dal Governo con i vari Dpcm e la chiusura delle palestre non è certo colpa dei gestori, i diritti dei clienti non possono essere compressi. Quindi, ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ossia la palestra, non può chiedere la controprestazione (l’equivalente di una prestazione, in denaro, in natura o altro) al cliente e deve restituire la prestazione già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
Segnaliamo che nell’ultima diretta Facebook del 16 gennaio, il Ministro Spadafora ha preannunciato la riproposizione dei “Voucher”, non disconoscendo pertanto questo strumento ma anzi ribadendone l’obbligatorietà alternativa alla restituzione della controprestazione ovvero al rimborso dell’importo versato. La scelta, tra restituzione del denaro o consegna del “buono” è riservata al gestore dell’impianto sportivo. Pertanto il rilascio del voucher non richiede a tutt’oggi il consenso dell’utente.
Attendiamo tuttavia la conclusione del procedimento dell’Antitrust per trarre le considerazioni finali, ma ad oggi non si può affermare come fatto da UNC (Unione Nazionale Consumatori) che “i Clienti possono chiedere lo scioglimento del contratto”.