PULIZIA E SANIFICAZIONE

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Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi 

occorre predisporre un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione dei luoghi, ambienti e attrezzature. 

Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; 

Per “sanificazione” si intende la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti. 

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020. Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti dedicati alla pratica sportiva; le aree comuni; le aree ristoro; i servizi igienici e gli spogliatoi; le docce; gli attrezzi e i macchinari sportivi; le postazioni di lavoro e allenamento ad uso promiscuo; gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente; le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili). L’elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette componenti va strutturata sulla tipologia di impianto per garantire una corretta pulizia. La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti. In linea generale per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti) le attività di pulizia devono essere effettuate con cadenza giornaliera almeno due volte al giorno; per gli strumenti individuali di lavoro/attività sportiva, la pulizia giornaliera a fine turno può essere effettuata dal lavoratore/utilizzatore stesso, al quale deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione; ad ogni cambio turno/atleta per attrezzi, macchinari e postazioni comuni di lavoro/attività sportiva. 

La periodicità della sanificazione dovrà invece essere stabilita dal Datore di Lavoro/Gestore dell’impianto ovvero dal Legale rappresentante dell’organizzazione sportiva, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzi, macchinari ed eventuali mezzi di trasporto, previa consultazione del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Tale valutazione dovrà tenere in considerazione: 

  • livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta); 
  • livello di affollamento e destinazione d’uso dei locali; 
  • tipologia di attività svolta nel locale;
  • accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di accompagnatori; 
  • vicinanza dell’operatore all’attrezzatura;
  • impiego di dispositivi che riducono il contatto;
  • impossibilità di lavaggio frequente delle mani durante l’impiego;
  • attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol/goccioline di sudore (es. uso di microfono, attività metabolica intensa, etc.). 

Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi; nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre: – prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. 

L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali; 

– a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere riutilizzati; 

– dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio; 

– durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo disposizioni e procedure specifiche dell’attività stessa. 

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell’ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291. In relazione a quanto precede, ciascun operatore ed atleta deve ricevere formazione relativamente all’uso corretto della mascherina e alle diverse intensità di attività svolte, che si possono determinare in diversi modi: dal monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e di altri parametri fisiologici alla valutazione soggettiva della intensità percepita di sforzo e affaticamento. Si raccomanda che ciò sia preso in considerazione per la messa a punto di idonee attività di informazione, formazione ed addestramento. La formazione in questo contesto è intesa come un’attività fondamentale per la comprensione degli interventi di prevenzione attuati nel sito sportivo o per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e, quindi, la condivisione di modalità e procedure utili per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.

Per un’indicazione precisa e puntuale delle misure di sicurezza è possibile fare riferimento alle Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali presenti al seguente link:

http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf